Statuto dell’Associazione
Articolo 1
È costituita una associazione denominata:
“Trauma e Sistemi – Associazione Mara Selvini per la ricerca e la cura integrata dei traumi”
Articolo 2
L’associazione non ha fini di lucro e ha sede a Milano, Viale Vittorio Veneto n.12.
L’Associazione vuole favorire la riflessione sulle modalità del trattamento dei traumi, costituendosi come un terreno comune operativo, di confronto e integrazione che dia visibilità e attenzione al pensiero comunitario ed ecosistemico tra i professionisti che si occupano di traumi.
Essa intende perseguire esclusivamente finalità di informazione, formazione, prevenzione, sensibilizzazione, ricerca e cura dei traumi, in una logica di integrazione.
Scopo dell’Associazione è il miglioramento dell’efficacia del trattamento del trauma, integrando l’intervento relazionale e familiare con quello individuale e lavorando in équipe e in rete per strutturare la doppia presa in carico del paziente e dei suoi familiari.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle vigenti norme.
Articolo 3
È socio ordinario chi è in possesso dei necessari requisiti di competenza specialistica.
Previa domanda motivata e documentata, i Soci Ordinari verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È Socio Aggregato chi vuole sostenere l’Associazione non avendo, o non avendo ancora conseguito, i requisiti necessari per diventare Socio Ordinario.
È Socio Onorario colui che è terapeuta sistemico e/o esperto in traumatologia con all’attivo almeno 25 anni di attività divulgative che lo rendano punto di riferimento prestigioso nell’ambito.
Articolo 4
I Soci Ordinari possiedono i seguenti requisiti:
• Diploma di specializzazione in Psicoterapia;
• Partecipazione storica al Gruppo Trauma. In alternativa attestato di partecipazione al corso abilitante, organizzato dalla stessa Associazione e dalla Scuola di Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli” e partecipazione ad almeno tre incontri di intervisione organizzati dall’Associazione.
La qualità di Socio Ordinario si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, nei seguenti casi:
• La pratica clinica o scientifica si discosti da quella indicata dal Consiglio Direttivo;
• La quota annua non venga interamente versata nei termini stabiliti;
• Assenza ingiustificata al numero degli incontri annui previsti.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’Associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata al Presidente dell’Associazione.
Articolo 5
Sono Organi dell’Associazione:
• L’Assemblea dei Soci con diritto di voto;
• Il Presidente;
• Il Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Gli Associati con diritto di voto formano l’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Presidente.
L’Assemblea si tiene almeno una volta all’anno, entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.
Articolo 7
Spetta all’assemblea deliberare in merito;
• Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
• Alla nomina del Consiglio Direttivo;
• All’approvazione ed alla modificazione dello Statuto e dei Regolamenti;
• Ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
Articolo 8
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato via mail (od altro mezzo idoneo a rendere edotti gli Associati dell’avviso di convocazione stesso) a ciascun Associato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato. Tuttavia, nessun Associato può rappresentare più di altri due Associati.
Per la validità della costituzione dell’assemblea e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno un terzo degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci e dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto, sarà, tuttavia, necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a otto membri.
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente due Vicepresidenti.
Il Consiglio direttivo medesimo può cooptare altri membri in sostituzione dei membri mancanti o per meglio conseguire le finalità dell’Associazione. In tale ultimo caso, i membri dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell’Associazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese straordinarie e di gestione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per l’attività dell’Associazione, stabilendone le mansioni.
Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi.
Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l’attività dell’Associazione che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri: è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.
Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mail o lettera. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Articolo 10
Il Presidente è eletto tra i Soci Fondatori ed Ordinari.
Il Presidente ed eventualmente i Vicepresidenti, in caso di impedimento del Presidente, hanno la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Articolo 11
Il patrimonio dell’Associazione è formato da:
• Patrimonio iniziale;
• Quote sociali e contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ad al funzionamento dell’Associazione;
• Contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
• Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
• Eventuali entrate per servizi portati dall’Associazione.
Articolo 12
Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2022.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo l’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell’attività di cui all’articolo 2.
Con la riforma prevista dal D. Lgs. 460/97 l’Associazione si avvale della normativa di favore prevista dall’art. 148 DPR 917/86.
Articolo 13
L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’articolo 27 del codice civile:
• Quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
• Per altre cause di cui all’articolo del codice civile.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.
Articolo 14
Per tutto quanto previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle Leggi in materia.